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Trani, non solo rating: i derivati truffa

Due battaglie legali andranno a sentenza entro Luglio 2017, nel totale silenzio main-stream, per truffa attraverso derivati e per usura bancaria.

Trani, non solo rating: i derivati truffa
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23 Aprile 2017 - 13.03


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di Alberto Micalizzi.


Erroneamente si associa biunivocamente la Procura di Trani alle agenzie di rating. In realtà, il Pubblico Ministero Michele Ruggiero lavora da anni su altri fronti caldi che costituiscono gli artigli nevralgici con i quali il settore finanziario attacca l’economia reale, le famiglie e le imprese.

Due di queste fondamentali battaglie andranno a sentenza entro Luglio 2017 nel totale silenzio della stampa e dei media main-stream, e riguardano niente di meno che Banca Intesa ed American Express, rispettivamente per truffa attraverso derivati e per usura bancaria.

Banca Intesa Ã¨ chiamata in causa con 15 imputati, tra i quali spiccano i nomi di Giovanni Bazoli, presidente del consiglio di sorveglianza di Banca Intesa San Paolo ed ex presidente del consiglio di amministrazione, e Corrado Passera, ex ministro per lo sviluppo economico e amministratore delegato sino al 2011.

L’accusa è di aver negoziato con aziende locali contratti derivati “swap” ritenuti truffaldini, ovvero contratti che erano pre-ordinati per arrecare un beneficio alla banca, a scapito delle imprese. Nel caso di specie si tratta di contratti che avrebbero dovuto assicurare le aziende sottoscrittrici dal rischio di aumento del tasso di interesse variabile su finanziamenti in essere. Invece, tali contratti si sono risolti in un aggravio di oneri per le imprese.

In particolare, Michele Ruggiero ha sostenuto che i contratti “erano strumentalmente inefficaci ed inadeguati per la loro peculiare natura speculativa, sempre sbilanciata in favore della banca”. Quindi, anziché essere delle polizze assicurative sul costo dei finanziamenti erano vere e proprie scommesse speculative sull’andamento dei tassi di interesse. Mancava, cioè, quello che si chiama “rapporto di copertura”, ovvero il legame che dovrebbe esserci tra il valore nozionale del contratto derivato ed il valore del sottostante che si intende proteggere, in questo caso il contratto di finanziamento.

Peraltro, secondo il PM, le due aziende truffate sono state censite dalla banca come “operatori qualificati”, una tecnica che le banche usano spesso per sfuggire ad una parte della regolamentazione sui mercati finanziari che prevede maggiori responsabilità, anche penali, da parte della banca qualora negozi contratti nei confronti di un pubblico non-esperto e non professionale, quale ad esempio i privati e le aziende non-finanziarie. Nel caso di operatori qualificati, infatti, gli obblighi di trasparenza e di esplicitazione delle condizioni contrattuali che la legge prevede per le banche sono minori.

Un aspetto interessantissimo ed innovativo dell’impalcatura dell’accusa da parte della Procura di Trani riguarda i ruoli degli imputati. Oltre ai vertici della banca ed i suoi rappresentati legali, sono stati rinviati a giudizio anche i tre dipendenti della filiale di Barletta di Banca Intesa che ha negoziato i contratti derivati, ai quali è stato contestato il reato di abusivismo finanziario.

Quella delle truffe tramite derivati rappresenta una tecnica largamente diffusa sul territorio nazionale. Molto spesso le aziende truffate non agiscono per reticenza, per timore quindi che le banche possano intraprendere azioni di rivalsa su altre posizione in essere.

Perché i contratti derivati si prestano molto bene all’esercizio di truffe da parte delle banche?

Gli elementi di complessità di un titolo derivato vanno analizzati con attenzione in quanto rappresentano anche la aree dove si possono annidare i tentativi di truffa e di manipolazione perpetrati ai danni dell’acquirente/utilizzatore che nel caso italiano hanno visto vittime protagonisti piccole aziende, enti della pubblica amministrazione e privati di altro tipo, tutti soggetti non qualificabili come esperti (si veda mio articolo: “Emorragia da derivati: l’intreccio Tesoro-banche d’affari“).

Le aree principali sulle quali i proponenti di derivati possono agire sono le seguenti:

– Le condizioni o variabili che determinano il pagamento del contratto (nel caso di specie: il tasso di interesse);

– Il numero di variabili sottostanti dalle quali si fa dipendere il valore del derivato;

– La funzione utilizzata per la stima della volatilità e della correlazione che caratterizza le variabili sottostanti;

– Il tipo di funzione matematica utilizzata per stimare il valore futuro della variabile;

– L’orizzonte temporale di riferimento.

Si tratta, come appare evidente, di un’area caratterizzata da elevata complessità statistico-matematica che proprio per questa ragione dovrebbe imporre alle banche emittenti di questi strumenti la piena ed incondizionata trasparenza verso i propri clienti. Purtroppo, in moltissimi casi abbiamo assistito al tentativo di occultare anzichè esplicitare le caratteristiche chiave di questi strumenti.

Nell’auspicio che la sentenza di Trani riconosca i rilievi penali dei funzionari di Banca Intesa, resta in capo a ciascuno di noi occorre diffondere la conoscenza e la consapevolezza che la truffa sui derivati si può contrastare.

Se c’è volontà si può mettere ordine ed analizzare una ad una le transazione eseguite su titoli derivati nei confronti di soggetti italiani quali Comuni, piccole banche, imprese. Occorre solo volerlo, i mezzi ci sono. L’effetto sarebbe formidabile, perché non solo si recupererebbero somme cospicue sottratte al Paese, ma si darebbe un segnale forte di vigilanza e di trasparenza dei mercati finanziari.

Una volta ancora, grazie Michele Ruggiero!


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