di avv. Francesca Ceccatelli.
La Corte Costituzionale in data 9 febbraio 2023 ha depositato tre pronunce in materia di legittimità costituzionale dell’obbligo “vaccinale” anti Sars-Cov-2 di cui al D.L. 44/2021.
È difficile riassumerne il contenuto in poche righe ed “a caldo”, perché ogni singola riga è ricca di enunciazioni in punto di fatto e di diritto così sorprendenti al punto tale che qualsiasi giurista, favorevole o meno all’inoculazione di tale prodotto, dovrebbe chiedersi se tutto ciò che ha faticosamente studiato è reale o meno.
L’arrampicata sugli specchi inizia con la pronuncia n. 14 relativa alla compatibilità dell’obbligo con numerose disposizioni della Carta costituzionale, fra cui gli artt. 32 e 34, nonché con la disciplina del consenso informato ex L. 219/2017.
Cosa dice la Consulta? È semplice: va tutto bene!
È inammissibile, così sancisce, la questione di legittimità in relazione agli artt. 3, 4, 33, 34 e 97 Cost., mentre sono infondate le questioni di legittimità relative all’art. 32 Cost. nonché alla L. 219/2017.
L’obbligo imposto ai sanitari ex D.L. 44/21, pena la sospensione dall’attività lavorativa nonché della retribuzione, è proporzionato e ragionevole. Il Legislatore ha agito sulla base delle conoscenze medico-scientifiche di quel momento storico (sicuri?), ove quel trattamento sanitario era l’unica soluzione (ah sì?) per fermare la diffusione del virus. Il lavoratore aveva facoltà di scegliere se sottoporsi a tale trattamento sanitario e quindi conservare il posto di lavoro, oppure se non adempiere e rimanere senza retribuzione: se ha scelto di non “vaccinarsi”, cosa pretende adesso?
Questi prodotti sono efficaci e sicuri: lo dicono addirittura ISS, AIFA e Ministero della Salute! E l’accadimento di un effetto avverso è da attribuirsi al caso fortuito (sarà colpa della potatura o della pizza?) e deve essere ricondotto alla situazione individuale. D’altra parte, la Consulta si dichiara bene consapevole che qualsiasi trattamento sanitario può comportare il verificarsi di un evento avverso (davvero??), e in virtù della solidarietà fra consociati l’operatore sanitario che non vi si è sottoposto ha sbagliato…
Come era prevedibile la Consulta ha disposto che i noti parametri di compatibilità dell’obbligo di un trattamento sanitario con l’art. 32 Cost. erano stati dalla stessa dettati (si vedano le pronunce n. 307/90, n. 258/94 e n. 5/2018) in momenti ordinari, normali, e pertanto devono essere necessariamente adeguati poiché qui siamo di fronte ad un contesto emergenziale, addirittura pandemico.
Infatti gli eventi avversi sono così pochi e di gravità rara (vi è sicuramente un qualche evento più grave di una paralisi o del decesso…) in proporzione al numero di cittadini che si sono “vaccinati”, che possono dirsi rispettati quei criteri dettati dalla Giurisprudenza della Consulta!
E poi se capita per caso fortuito un evento avverso c’è l’indennizzo!
Ma sostiene che sia stata rispettata anche la normativa sul consenso informato perché l’operatore sanitario che si reca a farsi inoculare tale prodotto, prima di procedere, legge e firma il modulo… Non importa se le informazioni non sono attuali, aggiornate e specifiche come la Legge ha sempre richiesto: l’importante è che firmi, sotto la propria responsabilità, il modulo che la stessa Giurisprudenza di Cassazione ha sempre sancito non essere da sé solo sufficiente ai fini della formazione di un consenso libero ed informato…
Ma non si ravvede una incongruenza ed illogicità fra trattamento obbligatorio e sottoscrizione del consenso “libero” ed informato? Non è dato sapere…
Gli esami prevaccinali? Non sono mai stati fatti prima con gli altri vaccini e quindi perché farli adesso?
Il triage non viene eseguito dal Medico di Medicina Generale? Non è previsto come obbligatorio e quindi non perdiamo tempo su questioni inutili…
Il monitoraggio? Ci pensa il Ministero della Salute e quindi va benissimo così…
Insomma, va tutto bene.
Ma è nella pronuncia n. 15 che la Consulta dà il meglio di sé: qui decide in merito alla legittimità costituzionale dell’obbligo ex D.L. 44/21 in riferimento alla mancata previsione di un assegno alimentare a beneficio degli operatori sanitari che decidono di non adempiere.
Che non si dica che questi sono prodotti sperimentali! E guai a dire che non migliorano o non preservano lo stato di salute proprio ed altrui! Ma soprattutto, posto che hanno consentito di limitare la diffusione del virus nonché di contrarre la malattia grave (davvero?), il sanitario che decide di non adempiere lo fa nella consapevolezza di costituire un rischio per l’ambiente di lavoro (veramente?) e quindi non può pretendere che il datore di lavoro, che giustamente lo ha sospeso e gli ha tolto il pane sotto ai denti per sé e per la sua famiglia, sostenga pure il peso di corrispondergli un assegno familiare.
Ed a pagina 29 si legge la parte più creativa: “La scelta si è rivelata, altresì, ragionevolmente correlata al fine perseguito di ridurre la circolazione del virus attraverso la somministrazione dei vaccini. La stessa circostanza, evidenziata dal rimettente, che il Ministero della salute abbia dichiarato «tassativamente falsa l’affermazione secondo cui se ho fatto il vaccino contro SARS-CoV-2 e anche il richiamo con la terza dose non posso ammalarmi di Covid-19 e non posso trasmettere l’infezione agli altri», non vale ad inficiare la scelta operata dal legislatore di prescrivere, per le diverse categorie degli operatori sanitari, l’obbligo vaccinale, ma solo a rendere consapevoli i soggetti vaccinati della inevitabile impossibilità di restare del tutto immuni dalla malattia e, ancora prima, dal contagio. Invero, l’affermazione che un vaccino sia efficace solo se esso produca una immunizzazione pari al 100 per cento delle somministrazioni, da un lato, non può ritenersi sorretta da un’adeguata dimostrazione scientifica; dall’altro, non esclude affatto che, in una situazione caratterizzata da una rapidissima circolazione del virus, i vaccini fossero idonei a determinare una significativa riduzione di quella circolazione, con ricadute tanto più apprezzabili in ambienti o in luoghi destinati ad ospitare persone fragili o, comunque, bisognose di assistenza”.
E poi il sacrificio chiesto al sanitario non era poi così grave perché l’obbligo comunque era in vigore solo fino al 31/12/2021 e quindi era un sacrificio solo temporaneo.
Insomma caro sanitario sospeso… anche se l’assegno alimentare viene concesso a coloro che sono stati condannati ex art. 416 bis c.p., non sappiamo se per la Consulta tu lo meriti. Il lato positivo è che la dichiarazione di inammissibilità di tale questione fa rivivere l’orientamento di diversi Tribunali ordinari ed amministrativi che hanno concesso tale istituto ai sanitari sospesi ex D.L. 44/21.
Infine la pronuncia n. 16: la mancata previsione nel D.L. 44/21 della facoltà per alcuni operatori sanitari, quali gli Psicologi, di lavorare da remoto senza andare incontro alla sospensione se non inoculati, viola la Costituzione?
Non lo sappiamo… perché il Tar Lombardia che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale non aveva giurisdizione. Richiamando quindi le Sezioni Unite della Suprema Corte che hanno di recente stabilito la cognizione del Giudice ordinario nelle controversie relative a diritti soggettivi (nella specie il diritto al lavoro), stante la carenza di giurisdizione del Tar Lombardia, viene tutto dichiarato inammissibile.
Affermando quindi l’efficacia e la sicurezza di tali prodotti (sulla base di cosa non è dato sapere…) verrà da sé che coloro che hanno così deciso continuino, per coerenza e per dare il buon esempio, a fidarsi delle istituzioni e della loro “scienza”, e quindi ci aspettiamo che proseguano con gli ulteriori richiami che verranno consigliati, per il bene della salute propria e di tutta la collettività, in nome di una fantomatica solidarietà sociale che va tanto di moda ma che ormai è stata falsata e stravolta.
Ognuno risponde sempre delle proprie azioni e delle proprie parole… ma l’importante è il festival di Sanremo e che il popolino sia contento di sentire un comico che nella più completa ipocrisia, e pagato con i nostri soldi, parla di quanto sono belle le libertà costituzionali alla presenza di quelle istituzioni che le hanno violate per tre anni (almeno).
Ma ricordiamoci di una cosa, la più importante… la luce vince… sempre!