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A proposito di Negazionismo

'Non si può sancire per legge una ''verità storica'' dichiarando criminale qualunque studio che ad essa apporti complementi o variazioni o correzioni. [Franco Cardini]'

A proposito di Negazionismo
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23 Giugno 2014 - 11.11


ATF

di Franco Cardini.

La Commissione Giustizia del Senato ha approvato il 17 giugno scorso
il disegno di legge S 54, “modifica all’articolo 3 della legge 13
ottobre 1975, n.654”, presentato il 15 marzo (primi firmatari Silvana
Amati e Lucio Malan). Il testo, che dovrà ora venir discusso in aula
senatoriale (relatrice Rosaria Capacchione), prevede l’introduzione del
reato di negazionismo
che sarebbe punibile con reclusione fino a tre
anni e con multa fino a 100.000 euro
. Se venisse trasformato in legge,
esso comporterebbe addirittura la modifica dell’articolo 414 del codice
penale.

Il testo ora approvato dalla Commissione Giustizia si diffonde
sui modi attraverso i quali sarebbe possibile commettere tale reato
attraverso qualunque forma – le telematiche comprese – di propaganda e
di diffusione di “idee” (sic) fondate “sulla superiorità o sull’odio
razziale, etnico o religioso”
.

Il quadro è molto ampio, riguarda
profondamente anche questioni attuali dolorosamente vive nello scenario
internazionale ma non è chiaro su un punto: che cosa significhi
“negazionismo”
. Stando al testo, incorrerebbe appunto in tale reato chi
si rendesse responsabile di “apologia, negazione, minimizzazione dei
crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di
guerra”, per definire i quali ovviamente si rinvia al testo degli
articoli 6, 7 e 8 dello statuto della corte penale internazionale. Ora,
quel che non si capisce è in che modo, in quali circostanze, con quali
limiti e attraverso quali strumenti sarebbe possibile individuare non
tanto l’apologia o la negazione tout court, quanto la “minimizzazione”
di quei crimini: e quindi, soprattutto, l’accertamento che essi siano o
siano stati effettivamente tali, e commessi con le caratteristiche di
estensione e di gravità che il testo ritiene con ogni evidenza come già
definitivamente, irreversibilmente accertati. Ad esempio, sarebbe in
futuro denunziabile e magari condannabile alla luce di quel testo, una
volta trasformato in legge dello stato, chi sollevasse dubbi o eccezioni
a proposito delle atrocità commesse nel carcere irakeno di Abu Ghraib o
in quello (statunitense, ancorché in territorio cubano) di Guantanamo?

Il punto reale è un altro. Purtroppo, nel nostro o in altri
paesi, la polemica sul cosiddetto “revisionismo storico” e quindi sul
“negazionismo” (a torto o a ragione considerato l’estremizzazione del
revisionismo) ha finito negli ultimi anni con il riguardare
esclusivamente la questione della Shoah. Quel “dovere della memoria” del
quale tanto si è parlato ha finito con l’associarsi al principio
dell’unicità (e irrepetibilità?) del crimine dello sterminio degli ebrei
durante la seconda guerra mondiale, e al carattere totalizzante e
sistematico di esso (almeno nelle intenzioni di chi lo programmò e lo
perpetrò) al punto da giungere in un certo senso all’esatto opposto di
quella che ara, almeno per molti, la sua primitiva ispirazione. La Shoah
ha finito con il campeggiare come il crimine per eccellenza, da
ricordare non già come esempio e modello di tutti gli altri, ma in
sostituzione ad essi:
tanto che, in Francia, se si è voluto che il
“dovere della memoria” riguardasse anche lo sterminio degli armeni
compiuto dai turchi tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento,
si è dovuto ricorrere a un’apposita legge.

In questo contesto, chiunque
negasse (o minimizzasse) che sia esistito nella storia un genocidio dei
native Americans
, o dei tasmaniani, o dei tutsi – per tacere i massacri
commessi nei secoli passati – non si renderebbe reo di “negazionismo”.
Esso riguarda, anche nella generale sensibilità della pubblica opinione,
soltanto chi in vario modo e con veri argomenti eccepisce sul
carattere e le intenzioni del “programma del Wannsee” o sui “campi di
sterminio” nazisti. E le legislazioni vigenti in vari paesi europei
vanno appunto in tal senso.

La questione è resa delicata dal rischio che si finisca con il
porre per legge dei limiti alla libertà non solo d’espressione, ma anche
d’informazione e di ricerca. Quell’attività criminosa ch’è stata
globalmente definita come “negazione, giustificazione, banalizzazione”
del genocidio o dei crimini di guerra o di quelli contro l’umanità è
stata, nella pratica concreta, individuata in un’eterogenea a
costellazione di dichiarazioni e di scritti che vanno dalla banale o
demenziale apologia oppure dalla volgare e ingiustificata menzogna
assolutrice dei crimini nazisti fino a scritti contestati e contestabili
ma non trascurabili né indegni (al contrario!) di confutazione, fino a
saggi di notevole valore euristico e documentario che possono anche
essere – e magari si è anche provato che lo sono – pieni di lacune,
d’inesattezze, di errori, perfino (in qualche caso) di menzogne: e che
nonostante ciò sono frutto della libertà di ricerca e di un impegno
effettivamente erudito se non addirittura scientifico. Sappiamo tutti ad
esempio che un indiretto “ridimensionamento” (che peraltro nulla ha
tolto sul piano qualitativo all’enormità del crimine oggetto della
ricerca) è provenuto addirittura dal contributo di studiosi di ebrei
israeliani quali Norman G. Finkelstein con il suo celebre L’industria dell’olocausto (tr.it. Rizzoli 2002). E’ chiaro che – a dispetto di quel
che certi media hanno tentato di fare – non si può far d’ogni erba un
fascio associando studiosi seri come Ernst Nolte a personaggi dagli
aspetti caratteriali curiosi ma che hanno pur dato prova di grosso
spessore scientifico quali David Irving o a poligrafi che appaiono
caratterizzati da una certa monomanìa ma che pure hanno raccolto dati
analiticamente parlando non sempre trascurabili, quali un Robert
Faurisson
, o infine a volgari e maldestri apologeti neonazisti di quelli
che infestano le più varie reti di telecomunicazione.

Non esiste fatto storico che possa per legge venir stabilito come
perfettamente e definitivamente ricostruito; nessuno a proposito del
quale la ricerca possa venir vietata o limitata
. Tantomeno si può
sancire per legge una “verità storica” dichiarando criminale qualunque
studio che ad essa apporti complementi o variazioni o correzioni
. Per il
resto – dalla menzogna alla calunnia – esistono nel nostro paese leggi
che puniscono l’apologia di reato e di fascismo e che sono abbastanza
rigorose ed efficaci per mettere a tacere qualunque volgare tentativo di
offuscare la verità.

Non abbiamo alcun bisogno di una legge che
rigorosamente dichiara reato qualcosa che poi non è in grado nemmeno di
fumosamente descrivere e circoscrivere
. E’ evidente che non si può
sancire sul piano giuridico quel che, sul piano storico, è ancora – e
deve restare – oggetto di ricerca e di discussione. Sulla Shoah molti
problemi restano aperti: primi fra tutti, il numero e la qualità delle
vittime effettive dei massacri intenzionalmente tali (da distinguere dai
morti per fame, per malattia, in seguito a vari incidenti o eventi
bellici, oppure magari uccisi sì ma non in quanto membri di un gruppo
che si era pianificato di distruggere in quanto tale); i metodi e le
risorse che permisero i massacri, i loro costi, la loro provenienza;
infine l’effettiva pianificazione intenzionale, la documentazione che la
comprova e le problematiche ad essa relative. Può essere doloroso e
addirittura ripugnante questa macabra computisteria: ma a stabilire i
caratteri qualitativi e quantitativi del delitto essa è necessaria. Non
la si può sostituire con dati imprecisi o non comprovati, bensì
arbitrariamente fissati per legge.

Tralascio qui altri argomenti: come quelli dell’opportunità
tattica. Non m’interessano le obiezioni di quanti sono contrari alla
legge sul negazionismo in quanto temono che una sua applicazione
trasformerebbe eventuali condannati in “vittime” o in “martiri” della
libertà di pensiero. Ritengo sia inutile sottolineare che una legge del
genere potrebbe costituire un pericoloso “precedente” per qualunque
futura legge repressiva della liberà di pensiero
. Questi due ordini di
considerazioni possono avere il loro peso nello sconsigliare l’adozione
della legge di cui stiamo parlando: ma non li ritengo primari.

Il centro della questione sta altrove. Esso risiede nel fatto che
il “dovere della memoria” (ch’è anche, e soprattutto, un diritto) non
sopporta né eccezione né limitazione alcuna
. Quanto allo storico, egli
ha il dovere di ricostruire il passato utilizzando gli strumenti e i
metodi scientificamente più idonei e aggiornati. E per questo sa bene
che la “verità” in esso insita, e che in sé e per sé non può mai essere
se non uguale a se stessa, è suscettibile di mutare d’aspetto: non
solo in quanto il progresso nei metodi d’indagine è in grado di
eliminare o almeno di ridurre gli errori d’interpretazione, ma anche
in quanto mutano le prospettive di chi tale passato consideri. Ecco
perché qualunque forma di moralismo va espunta dalla ricerca storica: la
quale ciò nonostante trova la sua forte, specifica moralità proprio nel
rispetto scrupoloso e spregiudicato della verità che dal rinnovamento
della ricerca dinamicamente emerge e che non può venir coartata e
ingabbiata da istanze ideologiche o eticheggianti di sorta.

Alle soglie dell’età moderna, l’Occidente ha gradualmente
rinunziato a dare un senso all’universo e alla vita. Questa rinunzia era
il prezzo da pagare per costruire una società che potesse fare a meno
di Dio: il prezzo del processo di laicizzazione. Ma la rinunzia a
conferire un senso all’universo e alla vita comportava la necessità di
ancorarsi a qualcos’altro: l’Occidente moderno ha perciò dovuto dare un
senso deterministico alla storia
, ha dovuto convincersi ch’essa avesse
un telos, un fine, uno scopo.

Il crollo delle ideologie ha perfezionato il processo di
laicizzazione
dell’Occidente: o, se si preferisce, ne ha scoperto
definitivamente il non-senso, l’implausibilità. La scoperta che la
storia non ha alcun senso, che non va da nessuna parte, che non coincide
con alcuna affermazione di verità morali, che non procede verso il
bene guidata da alcuna forza immanentisticamente e intrinsecamente ad
essa connaturata, comporta un “disincanto” che non tutti sono in grado
di accettare. Non lo accettano, soprattutto, gli ésprits forts laicisti,
quelli che agevolmente avevano rinunziato a Dio per sostituirgli le
divinità moderne dell’ideologia e del senso positivo del progresso e
della storia. L’historically correctness che ha inventato i
vari fantasmi del “revisionismo” ha attinto all’angoscia scaturita dalla
perdita delle beate certezze ideologiche e storico-deterministiche. E’
l’ultimo baluardo d’una teologia laicista dura a morire, anche perché
serve ancora, attualmente, da alibi per le nuove forme d’imperialismo
tecnologico ed economico-finanziario dei padroni dell’Occidente
, le
multinazionali che gestiscono la globalizzazione e amano rivestire la
loro logica di profitto dei nobili abiti dell’umanitarismo. Che la
gestione dei profitti e dei consumi giovi all’intera umanità è l’ultimo
residuo del dogma storico-deterministico: chi rivisitando la storia
propone letture del passato diverse da quelle storicizzate e
tranquillizzanti già collaudate può mettere in discussione anche il
futuro.

Ecco perch̩ Рpensano gli attuali signori della terra Р̬
necessario demonizzarlo. La caccia ai fantasmi “negazionisti” fa parte
di questo disegno.

Fonte: francocardini.net.

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